“Un piano assolutamente lungimirante e attento alle specificità oltre che alle criticità del territorio, con un focus specifico sul recupero del patrimonio dismesso e alla sostenibilità ambientale”. Così l’assessore allo sviluppo economico Carlotta Caponi commenta l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale di Corciano dell’Atto di programmazione delle attività commerciali, strumento previsto dalla Legge Regionale 10/2014 (Testo unico del Commercio) e dal Regolamento Regionale 1/2018. “È stato un lavoro molto intenso e capillare – sottolinea ancora Caponi – svolto interamente dall’ufficio commercio e urbanistica del comune di Corciano, il piano ha ricevuto il plauso delle associazioni di categoria coinvolte nella concertazione pre adozione, oltre che l’approvazione all’unanimità in consiglio comunale”.
La normativa regionale stabilisce che i comuni sono tenuti ad individuare le aree di localizzazione della grande distribuzione (medie strutture di vendita M3 e grandi strutture di vendita), tenendo conto, in particolare, della prossimità di tali siti a stazioni, nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato e del loro efficace collegamento alle principali arterie di viabilità regionale. D’altro canto, il T.U. prevede l’individuazione delle cosiddette aree sature, che deve avvenire tenendo conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative alle diverse aree comunali.
In aggiunta a tali previsioni, uno strumento importante per perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale nella realizzazione delle grandi strutture di vendita, è costituito dalla possibilità per i Comuni di porre in carico al proponente del progetto commerciale un onere aggiuntivo, stabilendone la misura nel rispetto del massimo imposto dalle norme.
All’esito delle analisi e delle valutazioni condotte, nell’Atto si stabilisce che:
– le aree definite “idonee/non critiche”, sono quelle ove il prg consente la destinazione commerciale, con i numerosi limiti e vincoli già imposti dal PRG medesimo (spesso più restrittivo delle norme sopravvenute) e in cui è permesso l’insediamento di qualsiasi tipologia di esercizio commerciale: sono queste le aree di localizzazione delle m.s.v. di tipologia m3 e delle g.s.v. purché nel rispetto di tutte le norme urbanistico-edilizie, ambientali e paesaggistiche; tali aree, sono distribuite in maniera uniforme sul territorio così da garantire ai consumatori la disponibilità di un servizio commerciale in tutto il territorio comunale, compatibilmente con l’importante presenza di zone boschive e di mantenimento del verde presenti nel territorio del Comune. In tali aree l’extra onere di cui all’art. 10bis L.R. 10/2014 e all’art. 5 del R.R. 1/2018, è dovuto nella misura del 15%;
– viene dichiarata area “a rischio” la località di Ellera-Chiugiana le cui criticità sono state oggetto di analisi più approfondite; tale area risulta meritevole di attenta osservazione in prospettiva e per l’apertura di M2, M3 e G è fatto obbligo al richiedente di corredare l’analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, richiesto dalle norme, con uno specifico approfondimento (denominato “Studio di non aggravio”) sul contenimento degli effetti causati dall’impatto del nuovo insediamento e sulla previsione e implementazione di azioni, misure, accorgimenti e interventi atti ad evitare l’aggravamento delle criticità nell’area in esame. Nell’area definita “a rischio” è prevista l’applicazione massima dell’extra onere aggiuntivo, pari al 20% degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti. “Da sottolineare – evidenzia ancora l’assessore – l’attenzione che lo strumento di programmazione riserva al Recupero del patrimonio dismesso: in tutte le aree del territorio comunale, compresa l’area a rischio di Ellera-Chiugiana, non viene applicato l’extra onere in caso di recupero di edifici dismessi da oltre un anno. Va poi evidenziato che l’Area Taverne-Terrioli è destinataria di particolare attenzione in ottica di recupero e valorizzazione. A tal fine, l’attivazione di grandi strutture di vendita in quest’area, non è soggetta all’applicazione dell’extra onere, né si applica il contributo straordinario per opere in variante urbanistica o in deroga (istituito dal Comune di Corciano, con DCC n. 21 del 28/04/2022)”. L’atto introduce due importanti criteri qualitativi che indicano l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità degli insediamenti di M3 e G:
– permeabilità dei lotti interessati in misura minima del 30% delle superfici libere da edificazione (in luogo del 20% previsto dalle norme regionali vigenti), ed in misura minima del 100% dei posti auto destinati a standard urbanistico
– presentazione e realizzazione di un “Progetto del verde”, che preveda l’inserimento delle alberature di alto fusto e medio fusto per la schermatura visiva delle strutture e per il miglioramento del microclima puntuale.