È tornata l’estate e con lei il problema degli schiamazzi notturni legati all’attività dei locali in cui si somministrano bevande e alimenti. Il comune di Corciano ha quindi deciso di emanare nuove regole, con ordinanza sindacale datata 13 giugno 2022, che vengano incontro ai cittadini desiderosi di quiete pubblica senza intaccare il diritto degli esercenti ad accogliere i propri clienti con l’intrattenimento sonoro e riconoscendone l’importante ruolo sociale. L’amministrazione ha infatti rilevato “sulla base di alcune segnalazioni informali agli amministratori che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all’aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica, causati in parte anche dalla liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura dei pubblici esercizi e di altre attività produttive”.
Nell’ordinanza firmata dal sindaco Cristian Betti si ricorda che l’allegato A punto 3 del Decreto 16.03.1998 definisce il periodo diurno quello compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00 ed il periodo notturno quello compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00. Per quest’ultima frazione temporale il Comune ha ritenuto dunque opportuno disciplinare gli orari delle emissioni sonore nei pubblici esercizi allo scopo di salvaguardare la quiete pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione anche per ogni comportamento dei loro utenti a integrazione di quanto già stabilito dal il Piano di Zonizzazione Acustica (P.C.C.A.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91/2009.
Venendo quindi ali orari, è stato stabilito che dal 13 giugno al 30 settembre 2022 musica e rumori non devono essere percepiti all’esterno del locale dopo le 23.30 dalla domenica al giovedì e oltre le 00.30 il venerdì, il sabato e i prefestivi infrasettimanali. Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa ma non potrà essere percepita all’esterno dei locali, né negli ambienti abitativi limitrofi. Le regole riguardano ogni attività sonora svolta sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex artt. 68 e 69 TULPS nonché art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l’attività sonora prodotta da gruppi musicali “dal vivo”.
“Sarà cura del titolare o del gestore – si legge nell’ordinanza – evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone all’interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all’esterno. Le violazioni alle disposizioni del provvedimento saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 nonché in attuazione dell’art. 7-bis del d.lgs 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00″.
Lorenzo G. Lotito