Il Tar dell’Umbria ha annullato parte delle deliberazioni con cui il Consiglio comunale di Corciano nel maggio e giugno 2014 ha approvato il regolamento della IUC, l’imposta unica comunale, e determinato le aliquote delle sue componenti. Secondo quanto spiega Fabio Nucci sul Messaggero dell’Umbria il motivo sta nell’equiparazione degli agriturismo agli alberghi per quanto riguarda l’applicazione della tassa sui rifiuti, la Tari.
I giudici amministrativi si sono mossi dopo il ricorso presentato da quattro strutture agrituristiche corcianesi contro il Comune, con sentenza (la 77/2018) emessa anche nei confronti di un noto albergo della zona. Nel ricorso i titolari degli agriturismo, rappresentati all’avvocato Stefano Goretti, hanno sostenuto, sempre secondo quanto riportano le colonne del Messaggero, “l’eccesso di potere” del Comune, “per illogicità e contraddittorietà rispetto ai principi del Regolamento, violazione della capacità contributiva, di proporzionalità, disparità di trattamento, irragionevolezza e difetto di motivazione”.
Nel mirino il passaggio in cui, ai fini Tari, l’amministrazione assimila agriturismo e alberghi. Equiparazione che i ricorrenti hanno definito “illegittima, rientrando l’attività di agriturismo nella categoria dell’imprenditoria agricola”. Eccezione respinta dal Comune, difeso dall’avvocato Michele Dionigi, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, essendo il reddito agrituristico considerato agricolo “tranne che ai fini fiscali”, ed essendo la Tari calcolata in base alla superficie: “Non avrebbe senso differenziare la tariffa a seconda della provenienza dei rifiuti”.
Un aspetto, invece, considerato dal Tar dell’Umbria il cui collegio presieduto da Raffaele Potenza, con Paolo Almovilli ed Enrico Mattei, ha condiviso l’interpretazione operata dai quattro agriturismo che parlano di “illegittimità dell’equiparazione”. Il Comune, quindi, avrebbe dovuto prevedere una differenziazione delle tariffe, rientrando l’agriturismo nell’attività agricola, l’albergo in quella commerciale. I giudici amministrativi non hanno comunque messo in discussione la classificazione dei rifiuti prodotti dagli agriturismo, correttamente considerati “utenze non domestiche” come gli alberghi, quanto la tariffa unica. “Un’equiparazione tout court – scrivono i giudici – che mostra il fianco a doglianze di eccesso di potere”.
Da qui – conclude l’articolo del Messaggero a firma Nucci – l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui si stabilisce l’equiparazione delle due strutture, e l’invito ad articolare la tariffa, tenendo conto ad esempio di parametri come pasti serviti, clienti ospitabili o stagionalità dell’attività.